(Statuto-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
                      Il nucleo di valutazione 
 
    1. Il nucleo di valutazione e' composto da  cinque  persone,  due
delle quali docenti  in  servizio  dell'Ateneo,  scelte  in  modo  da
garantire che almeno due di esse siano studiosi o esperti  nel  campo
della valutazione anche in ambito non accademico, e da  uno  studente
designato secondo le norme del regolamento generale. 
    2. I componenti, appartenenti ad  aree  culturali  diverse,  sono
proposti  dal  rettore  e  approvati   individualmente   dal   senato
accademico. Il coordinatore e' eletto dal nucleo di valutazione fra i
componenti non in servizio presso  l'Ateneo.  Puo'  partecipare  alle
sedute, senza diritto di  voto,  un  prorettore  o  un  delegato  del
rettore con compiti di informazione e di raccordo. 
    3. Il coordinatore convoca le adunanze e coordina l'attivita' del
nucleo. In caso di parita', il suo voto prevale. 
    4. Il nucleo  valuta  annualmente  le  attivita'  dell'Ateneo  ed
esercita ogni altra funzione ad esso attribuita  dalla  legge  e  dal
presente Statuto. 
    5. Il nucleo trasmette annualmente un  rapporto  al  rettore,  al
senato  accademico  e  al  consiglio  di   amministrazione   per   le
deliberazioni di competenza. 
    6. Le strutture interessate possono chiedere  motivatamente,  per
una  sola  volta,  il  riesame  di  eventuali  valutazioni  ad   esse
riferibili. 
    7. I componenti del nucleo durano in carica non oltre tre anni  e
possono  essere  confermati  una  sola  volta.   Ad   eccezione   del
rappresentante degli studenti, ogni anno sono nominati  o  confermati
due componenti.