Art. 24. Il nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque persone, due delle quali docenti in servizio dell'Ateneo, scelte in modo da garantire che almeno due di esse siano studiosi o esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, e da uno studente designato secondo le norme del regolamento generale. 2. I componenti, appartenenti ad aree culturali diverse, sono proposti dal rettore e approvati individualmente dal senato accademico. Il coordinatore e' eletto dal nucleo di valutazione fra i componenti non in servizio presso l'Ateneo. Puo' partecipare alle sedute, senza diritto di voto, un prorettore o un delegato del rettore con compiti di informazione e di raccordo. 3. Il coordinatore convoca le adunanze e coordina l'attivita' del nucleo. In caso di parita', il suo voto prevale. 4. Il nucleo valuta annualmente le attivita' dell'Ateneo ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal presente Statuto. 5. Il nucleo trasmette annualmente un rapporto al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza. 6. Le strutture interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta, il riesame di eventuali valutazioni ad esse riferibili. 7. I componenti del nucleo durano in carica non oltre tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, ogni anno sono nominati o confermati due componenti.