(Statuto-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
                        Il direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'  designato   dal   consiglio   di
amministrazione,  su  proposta  del  rettore,   sentito   il   senato
accademico,  tra  persone,  anche  interne  all'Ateneo,  di   elevata
qualificazione ed esperienza nel campo della organizzazione  e  della
gestione di istituti universitari o di ricerca. 
    2. Il  direttore  generale  ha  la  competenza,  e  la  correlata
responsabilita' di fronte agli organi di governo,  della  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del  personale  tecnico-amministrativo  sulla  base  degli  indirizzi
forniti dal consiglio di  amministrazione.  Cura  il  buon  andamento
dell'amministrazione dell'Ateneo. 
    3. Il direttore generale adotta gli atti concernenti la dotazione
e l'organizzazione degli uffici di  livello  dirigenziale,  indicando
finalita' generali e particolari da perseguire, compresa  l'eventuale
attribuzione, anche in forma esclusiva, di specifici progetti. 
    4. Attribuisce le funzioni ai dirigenti e ne dirige,  coordina  e
controlla l'attivita'. 
    5.  Esercita  ogni  altra  funzione  attribuitagli  dalle   norme
vigenti. 
    6. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore
a tre anni ed e' rinnovabile. 
    7.  Il  direttore  generale  presenta   annualmente   al   senato
accademico,  al  consiglio  di  amministrazione  e   al   nucleo   di
valutazione una relazione sull'attivita'  svolta  e  sugli  obiettivi
conseguiti. 
    8. Il direttore generale individua il dirigente che  esercita  le
funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.