Art. 25. Il direttore generale 1. Il direttore generale e' designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra persone, anche interne all'Ateneo, di elevata qualificazione ed esperienza nel campo della organizzazione e della gestione di istituti universitari o di ricerca. 2. Il direttore generale ha la competenza, e la correlata responsabilita' di fronte agli organi di governo, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Cura il buon andamento dell'amministrazione dell'Ateneo. 3. Il direttore generale adotta gli atti concernenti la dotazione e l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, indicando finalita' generali e particolari da perseguire, compresa l'eventuale attribuzione, anche in forma esclusiva, di specifici progetti. 4. Attribuisce le funzioni ai dirigenti e ne dirige, coordina e controlla l'attivita'. 5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle norme vigenti. 6. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni ed e' rinnovabile. 7. Il direttore generale presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta e sugli obiettivi conseguiti. 8. Il direttore generale individua il dirigente che esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.