(Statuto-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
                 Il collegio dei revisori dei conti 
 
    1. La costituzione e le attribuzioni del  collegio  dei  revisori
dei conti sono quelle indicate dalla legge. 
    2. Il collegio dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti
e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta.