(Statuto-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
                Il comitato per le pari opportunita' 
 
    1. Il comitato per le pari  opportunita'  e'  composto  da  dieci
componenti. Quattro componenti, di cui almeno due donne, sono  eletti
dal personale  tecnico-amministrativo  al  proprio  interno;  quattro
componenti, di cui  almeno  due  donne,  sono  eletti  dal  personale
docente al proprio interno; due componenti, di cui almeno una  donna,
sono  eletti  dai  rappresentanti  degli  studenti  negli  organi  di
governo. Il presidente e' eletto dal comitato al suo interno. 
    2. Il comitato dura in carica tre anni accademici  e  si  rinnova
contemporaneamente alla componente docente  e  tecnico-amministrativa
di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma  1  dell'art.   16.   I
rappresentanti  degli  studenti  sono   rinnovati   ogni   due   anni
accademici. Le modalita'  di  svolgimento  delle  votazioni  e  dello
scrutinio sono definite nel regolamento generale. 
    3. Il comitato puo' dotarsi di un proprio regolamento interno. 
    4. Il  comitato  promuove  le  pari  opportunita'  per  tutte  le
componenti universitarie, proponendo agli organi dell'Ateneo  e  alla
direzione  generale  misure  e  azioni  dirette  a  prevenire   e   a
contrastare ogni forma  di  discriminazione  fondata  sul  sesso,  la
razza, l'origine etnica,  la  religione,  le  convinzioni  personali,
l'handicap, l'eta', gli orientamenti sessuali. 
    5. Il comitato promuove in particolare la parita' effettiva fra i
generi nell'ambito del personale dell'Ateneo. A tal  fine,  individua
le eventuali discriminazioni, dirette e indirette,  nella  formazione
professionale, nell'accesso al lavoro, nelle  condizioni  di  lavoro,
nelle progressioni di carriera,  nella  retribuzione,  e  propone  le
iniziative  necessarie  a  rimuoverle.  Predispone  piani  di  azioni
positive dirette  a  prevenire  le  discriminazioni  e  a  promuovere
condizioni di effettiva parita' per il genere sottorappresentato. 
    6. Il comitato collabora con  gli  organismi  di  garanzia  e  di
promozione delle pari opportunita'  a  livello  locale  e  nazionale,
nonche' con il comitato unico di garanzia per le  pari  opportunita',
la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora   e   contro   le
discriminazioni, istituito nell'Ateneo secondo  le  previsioni  della
legge n. 183/2010. Il  presidente  del  comitato  unico  di  garanzia
partecipa alle sedute del comitato per le  pari  opportunita',  senza
diritto di voto.