Art. 27. Il comitato per le pari opportunita' 1. Il comitato per le pari opportunita' e' composto da dieci componenti. Quattro componenti, di cui almeno due donne, sono eletti dal personale tecnico-amministrativo al proprio interno; quattro componenti, di cui almeno due donne, sono eletti dal personale docente al proprio interno; due componenti, di cui almeno una donna, sono eletti dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo. Il presidente e' eletto dal comitato al suo interno. 2. Il comitato dura in carica tre anni accademici e si rinnova contemporaneamente alla componente docente e tecnico-amministrativa di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 16. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni accademici. Le modalita' di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite nel regolamento generale. 3. Il comitato puo' dotarsi di un proprio regolamento interno. 4. Il comitato promuove le pari opportunita' per tutte le componenti universitarie, proponendo agli organi dell'Ateneo e alla direzione generale misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'handicap, l'eta', gli orientamenti sessuali. 5. Il comitato promuove in particolare la parita' effettiva fra i generi nell'ambito del personale dell'Ateneo. A tal fine, individua le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e propone le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita' per il genere sottorappresentato. 6. Il comitato collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunita' a livello locale e nazionale, nonche' con il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito nell'Ateneo secondo le previsioni della legge n. 183/2010. Il presidente del comitato unico di garanzia partecipa alle sedute del comitato per le pari opportunita', senza diritto di voto.