Art. 28. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e' istituito ai sensi della legge n. 183/2010, con composizione paritetica di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell'amministrazione. 2. Svolge le funzioni assegnate dalla legge istitutiva e dalle successive disposizioni integrative e attuative, nell'ambito delle competenze in materia di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, con esclusione del personale in regime di diritto pubblico. 3. Collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunita' a livello locale e nazionale nonche' con il comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 27, con il quale puo' concordare proposte e azioni comuni da sottoporre agli organi. 4. Il comitato adotta un suo regolamento interno. 5. La composizione, le modalita' di designazione dei componenti e la durata dell'organo sono definite nel regolamento generale.