(Statuto-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
                           valorizzazione 
       del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
 
    1. Il comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni e' istituito ai sensi della legge  n.  183/2010,  con
composizione  paritetica  di  rappresentanti   delle   organizzazioni
sindacali e dell'amministrazione. 
    2. Svolge le funzioni assegnate dalla legge  istitutiva  e  dalle
successive disposizioni integrative e  attuative,  nell'ambito  delle
competenze in materia di organizzazione e gestione  dei  rapporti  di
lavoro, con esclusione del personale in regime di diritto pubblico. 
    3. Collabora con gli organismi di garanzia e di promozione  delle
pari opportunita'  a  livello  locale  e  nazionale  nonche'  con  il
comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 27,  con  il  quale
puo' concordare proposte e azioni comuni da sottoporre agli organi. 
    4. Il comitato adotta un suo regolamento interno. 
    5. La composizione, le modalita' di designazione dei componenti e
la durata dell'organo sono definite nel regolamento generale.