(Statuto-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
                      Il collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di disciplina e'  composto  da  sette  docenti  di
ruolo a tempo pieno, designati dal senato accademico e  nominati  dal
rettore. 
    2. Alle  deliberazioni  concernenti  i  professori  ordinari  non
partecipano  i   professori   associati   e   i   ricercatori.   Alle
deliberazioni concernenti i professori associati  non  partecipano  i
ricercatori. 
    3. L'iniziativa dei provvedimenti disciplinari e'  di  competenza
del rettore e l'irrogazione della eventuale sanzione e' di competenza
del consiglio di amministrazione, sentito il  parere  vincolante  del
collegio di disciplina, salvo quanto previsto all'art. 12, comma 9. 
    4. I componenti durano in carica tre anni.