Art. 29. Il collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina e' composto da sette docenti di ruolo a tempo pieno, designati dal senato accademico e nominati dal rettore. 2. Alle deliberazioni concernenti i professori ordinari non partecipano i professori associati e i ricercatori. Alle deliberazioni concernenti i professori associati non partecipano i ricercatori. 3. L'iniziativa dei provvedimenti disciplinari e' di competenza del rettore e l'irrogazione della eventuale sanzione e' di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del collegio di disciplina, salvo quanto previsto all'art. 12, comma 9. 4. I componenti durano in carica tre anni.