(Statuto-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
                        Il garante di Ateneo 
 
    1.Il garante e' designato dal senato  accademico,  a  maggioranza
degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro
anni accademici e non e' rinnovabile. Il  garante  viene  scelto  tra
persone di particolare qualificazione  esterne  all'Ateneo,  che  non
abbiano mai avuto  con  lo  stesso  un  rapporto  di  ruolo  a  tempo
indeterminato, ne' abbiano un rapporto di servizio. Ove tale rapporto
venga costituito, il garante decade dal suo ufficio. 
    2. Il garante esamina gli esposti individuali aventi  ad  oggetto
atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici  o
singoli appartenenti all'Universita'. 
    3.  Il  garante  comunica  le  proprie  osservazioni  a  chi   ha
presentato  l'esposto  e   al   rettore,   e   qualora   ne   ravvisi
l'opportunita',  agli  altri  soggetti  coinvolti  e  agli  organi  o
strutture dell'Ateneo. 
    4.  Presenta  una  relazione  annuale  agli  organi  di   governo
dell'Ateneo.