Art. 30. Il garante di Ateneo 1.Il garante e' designato dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non e' rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto con lo stesso un rapporto di ruolo a tempo indeterminato, ne' abbiano un rapporto di servizio. Ove tale rapporto venga costituito, il garante decade dal suo ufficio. 2. Il garante esamina gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Universita'. 3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al rettore, e qualora ne ravvisi l'opportunita', agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo. 4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo.