(Statuto-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
           Violazioni del codice etico e relative sanzioni 
 
    1. Ferma restando  l'eventuale  responsabilita'  penale,  civile,
amministrativa,  su  ogni  violazione  del  codice  che  non  rivesta
carattere disciplinare  decide  il  senato  accademico,  a  scrutinio
segreto, su proposta del  rettore.  Nei  casi  in  cui  una  condotta
integri non solo un  illecito  deontologico,  ma  anche  un  illecito
disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui  all'art.  29
del presente Statuto  per  i  docenti  e  di  quelli  previsti  dalla
normativa  vigente  in  materia  per  gli  studenti  e  il  personale
tecnico-amministrativo. 
    2. Le sanzioni che possono  essere  irrogate,  nel  rispetto  del
principio della proporzionalita' tra la gravita' dell'infrazione e la
sanzione, sono  le  seguenti:  a)  richiamo  personale,  b)  richiamo
pubblico. 
    3.  Il  richiamo  personale  consiste  in  un  richiamo  scritto,
indirizzato  in  via  riservata  al   soggetto   responsabile   della
violazione accertata.  Il  provvedimento,  formalizzato  con  decreto
rettorale,  e'  comunicato  al  responsabile   della   struttura   di
appartenenza. 
    4. Il richiamo  pubblico  si  applica  in  caso  di  condotte  di
particolare gravita' o di violazioni reiterate, e comporta,  oltre  a
quanto previsto al comma precedente,  la  pubblicazione  in  apposita
area intranet del sito web di Ateneo di un  estratto  della  nota  di
richiamo, che sara' consultabile per un tempo massimo di tre mesi. 
    5. Tutti  i  provvedimenti  sanzionatori  di  cui  sopra  vengono
depositati  nel  fascicolo  personale  del  soggetto  interessato   o
riportati  nella  carriera  dello  studente.   Decorso   un   biennio
dall'irrogazione  della  sanzione,  la  sanzione  non  potra'  essere
menzionata in alcun atto. 
    6. Il procedimento si informa al principio del contraddittorio  e
della partecipazione delle parti, nonche' al rispetto della  dignita'
delle persone  coinvolte  e  della  riservatezza  delle  informazioni
trattate secondo le modalita' previste nel codice stesso.