Art. 31. Violazioni del codice etico e relative sanzioni 1. Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il senato accademico, a scrutinio segreto, su proposta del rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 29 del presente Statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo. 2. Le sanzioni che possono essere irrogate, nel rispetto del principio della proporzionalita' tra la gravita' dell'infrazione e la sanzione, sono le seguenti: a) richiamo personale, b) richiamo pubblico. 3. Il richiamo personale consiste in un richiamo scritto, indirizzato in via riservata al soggetto responsabile della violazione accertata. Il provvedimento, formalizzato con decreto rettorale, e' comunicato al responsabile della struttura di appartenenza. 4. Il richiamo pubblico si applica in caso di condotte di particolare gravita' o di violazioni reiterate, e comporta, oltre a quanto previsto al comma precedente, la pubblicazione in apposita area intranet del sito web di Ateneo di un estratto della nota di richiamo, che sara' consultabile per un tempo massimo di tre mesi. 5. Tutti i provvedimenti sanzionatori di cui sopra vengono depositati nel fascicolo personale del soggetto interessato o riportati nella carriera dello studente. Decorso un biennio dall'irrogazione della sanzione, la sanzione non potra' essere menzionata in alcun atto. 6. Il procedimento si informa al principio del contraddittorio e della partecipazione delle parti, nonche' al rispetto della dignita' delle persone coinvolte e della riservatezza delle informazioni trattate secondo le modalita' previste nel codice stesso.