Art. 32. Strutture fondamentali 1. L'Ateneo si articola in dipartimenti e scuole. 2. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, le scuole e i dipartimenti assumono i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Liguria, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.