(Statuto-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
            Costituzione e composizione dei dipartimenti 
 
    1. Ciascun dipartimento e' costituito da docenti  appartenenti  a
settori  scientifico-disciplinari  omogenei  dal   punto   di   vista
culturale. 
    2. Ogni dipartimento afferisce ad una sola scuola. Per comprovate
esigenze culturali, con delibera del consiglio di amministrazione, su
proposta  del  senato  accademico   approvata   a   maggioranza   dei
componenti, un  dipartimento,  denominato  dipartimento  interscuola,
puo' articolarsi in sezioni che fanno riferimento a  scuole  diverse.
Nessuna di tali sezioni puo' comprendere meno di quindici docenti. 
    3. Nessun dipartimento puo' contare meno di quaranta docenti. 
    4. I dipartimenti sono  costituiti,  attribuiti  ad  una  scuola,
soppressi,  con  decreto  del  rettore,  previa   deliberazione   del
consiglio di amministrazione assunta su parere  conforme  del  senato
accademico. 
    5. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica  la
scuola  di  afferenza,  i  componenti,   e   l'elenco   dei   settori
scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento, per i  quali  il
dipartimento e' autorizzato ad avanzare proposte  di  reclutamento  e
proporre l'avvio di procedure  di  valutazione,  nonche'  le  risorse
assegnate. Per i dipartimenti interscuola il decreto di  costituzione
indica, con riferimento a ciascuna sezione, la scuola di afferenza  e
i relativi componenti. 
    6. Ciascun settore scientifico-disciplinare e' attribuito  ad  un
solo dipartimento. Eccezionalmente, uno stesso  settore  puo'  essere
attribuito a  piu'  dipartimenti  quando  cio'  sia  giustificato  da
comprovate esigenze culturali, fatta salva la necessaria  omogeneita'
tra i settori scientifico-disciplinari del dipartimento. 
    7.     Le     modifiche     dell'attribuzione     dei     settori
scientifico-disciplinari ai dipartimenti sono deliberate  dal  senato
accademico  sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  secondo  le
procedure indicate dal regolamento generale. 
    8. Per  i  settori  scientifico-disciplinari  attribuiti  a  piu'
dipartimenti, le proposte di reclutamento e di avvio di procedure  di
valutazione comparativa richiedono il parere degli altri dipartimenti
ai quali il settore e' attribuito. La deliberazione finale spetta  al
consiglio di amministrazione.