Art. 33. Costituzione e composizione dei dipartimenti 1. Ciascun dipartimento e' costituito da docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei dal punto di vista culturale. 2. Ogni dipartimento afferisce ad una sola scuola. Per comprovate esigenze culturali, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico approvata a maggioranza dei componenti, un dipartimento, denominato dipartimento interscuola, puo' articolarsi in sezioni che fanno riferimento a scuole diverse. Nessuna di tali sezioni puo' comprendere meno di quindici docenti. 3. Nessun dipartimento puo' contare meno di quaranta docenti. 4. I dipartimenti sono costituiti, attribuiti ad una scuola, soppressi, con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su parere conforme del senato accademico. 5. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica la scuola di afferenza, i componenti, e l'elenco dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento, per i quali il dipartimento e' autorizzato ad avanzare proposte di reclutamento e proporre l'avvio di procedure di valutazione, nonche' le risorse assegnate. Per i dipartimenti interscuola il decreto di costituzione indica, con riferimento a ciascuna sezione, la scuola di afferenza e i relativi componenti. 6. Ciascun settore scientifico-disciplinare e' attribuito ad un solo dipartimento. Eccezionalmente, uno stesso settore puo' essere attribuito a piu' dipartimenti quando cio' sia giustificato da comprovate esigenze culturali, fatta salva la necessaria omogeneita' tra i settori scientifico-disciplinari del dipartimento. 7. Le modifiche dell'attribuzione dei settori scientifico-disciplinari ai dipartimenti sono deliberate dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione, secondo le procedure indicate dal regolamento generale. 8. Per i settori scientifico-disciplinari attribuiti a piu' dipartimenti, le proposte di reclutamento e di avvio di procedure di valutazione comparativa richiedono il parere degli altri dipartimenti ai quali il settore e' attribuito. La deliberazione finale spetta al consiglio di amministrazione.