Art. 34. Attribuzioni dei dipartimenti 1. Il dipartimento assicura lo svolgimento delle attivita' didattiche, e' la sede dell'attivita' scientifica dei docenti, promuove e sostiene l'attivita' di ricerca dei propri docenti. 2. Il dipartimento e' tenuto a soddisfare, compatibilmente con le proprie risorse di docenti, le esigenze dei corsi di studio dell'Ateneo. 3. Il dipartimento definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruita' e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico disciplinare siano presenti in piu' dipartimenti, i loro compiti didattici sono determinati ove necessario anche di concerto con i dipartimenti di competenza. 4. Per la copertura di insegnamenti non affidati in applicazione del comma 2, il dipartimento cui e' attribuito il corso di studio provvede all'attivazione delle supplenze e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio. 5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. E' responsabile dei corsi di studio e delle convenzioni relative alle attivita' didattiche dei corsi attribuiti fatte salve le specificita' relative all'area medica. Approva il manifesto degli studi, su proposta dei consigli dei corsi di studio attribuiti. 6. Ciascun dipartimento sulla base del proprio regolamento puo' istituire una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio. 7. Ciascun dipartimento elabora e trasmette alla scuola cui appartiene le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, di spesa e di reclutamento. 8. E' di competenza di ciascun dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, la proposta di attivazione di procedure di valutazione per il reclutamento di docenti e le relative chiamate. 9. Ciascun dipartimento puo' costituire al suo interno sezioni, centri e laboratori di ricerca, secondo necessita'. Le sezioni sono mere articolazioni dipartimentali, anche temporanee, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico. 10. Nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito regolamento di Ateneo, i dipartimenti possono costituire, d'intesa tra loro, centri interdipartimentali di ricerca. 11. Il dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresi' autonomia amministrativa e gestionale. Ogni dipartimento dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad esso destinate. 12. I dipartimenti afferenti alla medesima scuola possono delegare ad essa la gestione dei servizi comuni, nel rispetto dei limiti di legge e statutari.