(Statuto-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
                    Attribuzioni dei dipartimenti 
 
    1.  Il  dipartimento  assicura  lo  svolgimento  delle  attivita'
didattiche,  e'  la  sede  dell'attivita'  scientifica  dei  docenti,
promuove e sostiene l'attivita' di ricerca dei propri docenti. 
    2. Il dipartimento e' tenuto a soddisfare, compatibilmente con le
proprie  risorse  di  docenti,  le  esigenze  dei  corsi  di   studio
dell'Ateneo. 
    3. Il dipartimento  definisce  i  compiti  didattici  dei  propri
docenti, sentiti gli interessati, nel  rispetto  della  congruita'  e
dell'equa  ripartizione  tra   i   docenti   del   carico   didattico
complessivo.  Qualora  docenti  di  uno  stesso  settore  scientifico
disciplinare siano presenti in  piu'  dipartimenti,  i  loro  compiti
didattici sono determinati ove necessario anche  di  concerto  con  i
dipartimenti di competenza. 
    4. Per la copertura di insegnamenti non affidati in  applicazione
del comma 2, il dipartimento cui e' attribuito  il  corso  di  studio
provvede  all'attivazione  delle  supplenze  e   dei   contratti   di
insegnamento necessari per garantire il funzionamento  dei  corsi  di
studio. 
    5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in  materia  di
corsi di studio secondo quanto previsto dal  Capo  III  del  presente
Titolo. E' responsabile dei  corsi  di  studio  e  delle  convenzioni
relative alle attivita' didattiche dei corsi attribuiti  fatte  salve
le specificita' relative all'area medica. Approva il manifesto  degli
studi, su proposta dei consigli dei corsi di studio attribuiti. 
    6. Ciascun dipartimento sulla base del proprio  regolamento  puo'
istituire una commissione paritetica per la didattica  e  il  diritto
allo studio. 
    7. Ciascun dipartimento  elabora  e  trasmette  alla  scuola  cui
appartiene le linee programmatiche in materia didattica, scientifica,
di spesa e di reclutamento. 
    8.  E'  di  competenza  di  ciascun  dipartimento,  nei   settori
scientifico-disciplinari  ad  esso  attribuiti  e  nell'ambito  delle
risorse ad esso assegnate, la proposta di attivazione di procedure di
valutazione per il reclutamento di docenti e le relative chiamate. 
    9. Ciascun dipartimento puo' costituire al suo  interno  sezioni,
centri e laboratori di ricerca, secondo necessita'. Le  sezioni  sono
mere articolazioni dipartimentali, anche temporanee,  in  ragione  di
specifiche esigenze di carattere scientifico. 
    10.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  in   apposito
regolamento di Ateneo, i dipartimenti  possono  costituire,  d'intesa
tra loro, centri interdipartimentali di ricerca. 
    11.  Il  dipartimento  ha   autonomia   scientifica,   didattica,
regolamentare e organizzativa. Ha altresi' autonomia amministrativa e
gestionale. Ogni  dipartimento  dispone  delle  risorse  finanziarie,
edilizie e di personale ad esso destinate. 
    12.  I  dipartimenti  afferenti  alla  medesima  scuola   possono
delegare ad essa la gestione dei servizi  comuni,  nel  rispetto  dei
limiti di legge e statutari.