(Statuto-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
                    Il direttore del dipartimento 
 
    1. Il direttore e' eletto dal consiglio del dipartimento  al  suo
interno tra  i  professori  ordinari  a  tempo  pieno,  salvo  quanto
disposto dall'art. 65, comma 4. 
    2.  Dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'  rieleggibile
immediatamente una sola volta. 
    3.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento,   presiede   il
consiglio e la giunta,  ne  predispone  l'ordine  del  giorno  e  da'
esecuzione alle loro deliberazioni. Esercita il  coordinamento  e  la
vigilanza su tutte le attivita' del dipartimento. 
    4. Ai direttori  di  dipartimento  puo'  essere  corrisposta  una
indennita',  il  cui  ammontare  e'  determinato  dal  consiglio   di
amministrazione.