Art. 36. Il direttore del dipartimento 1. Il direttore e' eletto dal consiglio del dipartimento al suo interno tra i professori ordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto dall'art. 65, comma 4. 2. Dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. 3. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, ne predispone l'ordine del giorno e da' esecuzione alle loro deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' del dipartimento. 4. Ai direttori di dipartimento puo' essere corrisposta una indennita', il cui ammontare e' determinato dal consiglio di amministrazione.