(Statuto-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
                          Il vicedirettore 
 
    1. Il direttore designa un  vicedirettore  tra  i  professori  di
ruolo a tempo pieno. 
    2. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o
impedimento. 
    3. Resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva
la facolta' del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.