Art. 37. Il vicedirettore 1. Il direttore designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno. 2. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento. 3. Resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva la facolta' del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.