Art. 38. Il consiglio del dipartimento: composizione 1. Il consiglio del dipartimento e' composto dai docenti, dal responsabile amministrativo, da un numero di rappresentanti pari al 20% del relativo personale tecnico-amministrativo, da un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei docenti e da un rappresentante rispettivamente dei dottorandi e degli specializzandi. 2. Il regolamento del dipartimento puo' integrare il consiglio con eventuali altri componenti e puo' modificare le percentuali di cui al comma precedente nel rispetto dei minimi di rappresentanze ivi stabiliti. 3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti all'interno del personale del dipartimento stesso. I rappresentanti degli studenti sono eletti al loro interno dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio attribuiti al dipartimento. 4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono rinnovati ogni tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi sono rinnovati ogni due anni accademici.