(Statuto-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
             Il consiglio del dipartimento: composizione 
 
    1. Il consiglio del dipartimento e'  composto  dai  docenti,  dal
responsabile amministrativo, da un numero di rappresentanti  pari  al
20% del relativo personale tecnico-amministrativo, da  un  numero  di
rappresentanti degli studenti  pari  al  15%  dei  docenti  e  da  un
rappresentante rispettivamente dei dottorandi e degli specializzandi. 
    2. Il regolamento del dipartimento puo'  integrare  il  consiglio
con eventuali altri componenti e puo' modificare  le  percentuali  di
cui al comma precedente nel rispetto dei minimi di rappresentanze ivi
stabiliti. 
    3. I rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  sono
eletti  all'interno  del  personale  del   dipartimento   stesso.   I
rappresentanti  degli  studenti  sono  eletti  al  loro  interno  dai
rappresentanti degli studenti  nei  corsi  di  studio  attribuiti  al
dipartimento. 
    4. I rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  sono
rinnovati ogni tre anni accademici. I rappresentanti degli  studenti,
dei dottorandi e degli specializzandi sono rinnovati  ogni  due  anni
accademici.