Art. 4. Potesta' regolamentare 1. Il regolamento generale e i regolamenti in materia di reclutamento dei docenti sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del consiglio di amministrazione. 2. Il regolamento didattico di Ateneo, i regolamenti di dottorato e gli altri regolamenti in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e ogni altra disposizione regolamentare in materia amministrativo-contabile sono approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del senato accademico. 4. I regolamenti interni degli organi collegiali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti. 5. I regolamenti delle scuole e dei dipartimenti, deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 6. I regolamenti in materia di svolgimento delle attivita' dei docenti sono adottati dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione; quelli in materia di svolgimento delle attivita' del personale tecnico-amministrativo sono adottati dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e del direttore generale. 7. Il codice etico e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 8. Ogni altro regolamento e' adottato con il procedimento per esso previsto dal regolamento generale. 9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale nell'albo informatico dell'Ateneo, salvo quanto diversamente specificato nel regolamento e nel decreto stesso.