(Statuto-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
                     La giunta del dipartimento 
 
    1. La giunta del dipartimento  e'  composta  dal  direttore,  dal
vicedirettore, da un numero di docenti pari al 15%  dei  docenti  del
dipartimento,     da     un     rappresentante     del      personale
tecnico-amministrativo e dal responsabile amministrativo, nonche'  da
uno studente, un  dottorando  o  uno  specializzando,  ove  presente,
designati tra i  rappresentanti  in  consiglio  di  dipartimento.  Il
regolamento di dipartimento puo' determinare una diversa  percentuale
dei docenti, purche' non inferiore al 10%. 
    2. I componenti elettivi della giunta di dipartimento sono eletti
dal consiglio di dipartimento. 
    3. La giunta  coadiuva  il  direttore  nell'esercizio  delle  sue
funzioni ed esercita ogni altra attribuzione ad  essa  conferita  dal
regolamento del dipartimento. In nessun caso possono essere  delegate
alla giunta le attribuzioni di cui all'art. 34.