Art. 40. La giunta del dipartimento 1. La giunta del dipartimento e' composta dal direttore, dal vicedirettore, da un numero di docenti pari al 15% dei docenti del dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dal responsabile amministrativo, nonche' da uno studente, un dottorando o uno specializzando, ove presente, designati tra i rappresentanti in consiglio di dipartimento. Il regolamento di dipartimento puo' determinare una diversa percentuale dei docenti, purche' non inferiore al 10%. 2. I componenti elettivi della giunta di dipartimento sono eletti dal consiglio di dipartimento. 3. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dal regolamento del dipartimento. In nessun caso possono essere delegate alla giunta le attribuzioni di cui all'art. 34.