Art. 41. Afferenza dei docenti ai dipartimenti 1. Fermi restando i doveri didattici derivanti dalle complessive esigenze dell'Ateneo, ogni docente afferisce a uno dei dipartimenti cui e' attribuito il settore scientifico-disciplinare al quale appartiene. 2. Ogni docente puo' chiedere di afferire ad un dipartimento al quale non sia attribuito il settore scientifico-disciplinare cui appartiene. La richiesta, adeguatamente motivata, e' inoltrata al rettore che provvede con suo decreto sentiti i dipartimenti e il senato accademico. 3. Ogni docente presta attivita' didattica in uno o piu' corsi di studio dell'Ateneo. Il senato accademico puo' deliberare una riduzione del carico didattico dei docenti cui siano affidati compiti amministrativi o di ricerca particolarmente gravosi. 4. L'attivita' di ricerca del docente, ovunque svolta, e' riferita, a fini di valutazione, al dipartimento cui afferisce.