Art. 42. Costituzione e composizione delle scuole 1. Le scuole sono strutture di coordinamento tra piu' dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinita' disciplinare e di funzionalita' organizzativa. 2. Le scuole sono costituite o soppresse con decreto del rettore, a seguito della procedura di revisione dello Statuto di cui all'art. 3. Le scuole costituite nell'Ateneo sono elencate nell'allegato A, che e' parte integrante del presente Statuto.