(Statuto-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
              Costituzione e composizione delle scuole 
 
    1.  Le  scuole  sono  strutture   di   coordinamento   tra   piu'
dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinita' disciplinare  e
di funzionalita' organizzativa. 
    2. Le scuole sono costituite o soppresse con decreto del rettore,
a seguito della procedura di revisione dello Statuto di cui  all'art.
3. Le scuole costituite nell'Ateneo sono  elencate  nell'allegato  A,
che e' parte integrante del presente Statuto.