Art. 43. Attribuzioni delle scuole 1. Le scuole hanno compiti di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche delle strutture ad esse afferenti, nonche' di gestione dei servizi comuni, laddove affidati dai dipartimenti, nei termini definiti dal proprio regolamento. 2. Le scuole verificano che gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati determinati dai consigli di dipartimento nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 34, comma 3. 3. Le scuole esprimono parere sulle proposte di istituzione, attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio presentate dai dipartimenti ad esse afferenti. 4. La scuola esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. 5. Ciascuna scuola puo' formulare, sulla base delle esigenze di coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' didattica e di sviluppo della ricerca, osservazioni alle proposte di reclutamento del personale docente presentate dai dipartimenti afferenti alla scuola; la scuola trasmette al consiglio di amministrazione le proprie osservazioni. 6. Ciascuna scuola e' dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. E' altresi' dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Ciascuna scuola dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa attribuite. 7. La scuola di scienze mediche e farmaceutiche svolge inoltre i seguenti compiti: a) garantisce l'inscindibilita' delle funzioni didattiche e scientifiche da quelle assistenziali in collaborazione con il servizio sanitario nazionale e regionale; b) favorisce l'accesso dei docenti allo svolgimento dell'attivita' assistenziale; c) esprime al rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonche' sulla istituzione o soppressione di unita' operative universitarie.