Art. 45. Il consiglio della scuola: composizione e attribuzioni 1. Il consiglio della scuola e' composto da: (a) il preside; (b) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola o loro delegati nel caso di dipartimenti interscuola; (c) un numero di docenti pari al 6% di quelli appartenenti alla scuola, eletti dai componenti dei consigli dei dipartimenti, ivi inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola appartenenti alla scuola, riuniti in un unico collegio; sono eleggibili i componenti delle giunte di dipartimento, i coordinatori dei corsi di studio, i coordinatori dei dottorati e i direttori di unita' operative complesse ove esistenti; (d) una rappresentanza degli studenti per ogni dipartimento anche interscuola, nonche' un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi. La rappresentanza studentesca non puo' essere comunque complessivamente inferiore al 15% dei componenti del consiglio; (e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo della scuola. 2. Il regolamento della scuola puo' modificare la composizione del consiglio, le modalita' di elezione dei docenti e le percentuali di cui al comma 1, nel rispetto dei minimi di rappresentanza stabiliti al comma precedente. Il sistema per l'elezione dei rappresentanti dei docenti deve comunque garantire la rappresentanza di tutti i dipartimenti. 3. I rappresentanti dei docenti e del personale tecnico amministrativo sono rinnovati ogni tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni accademici. 4. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del preside.