(Statuto-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
       Il consiglio della scuola: composizione e attribuzioni 
 
    1. Il consiglio della scuola e' composto da: 
      (a) il preside; 
      (b) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola  o  loro
delegati nel caso di dipartimenti interscuola; 
      (c) un numero di docenti pari al 6% di quelli appartenenti alla
scuola, eletti dai componenti  dei  consigli  dei  dipartimenti,  ivi
inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti  interscuola
appartenenti  alla  scuola,  riuniti  in  un  unico  collegio;   sono
eleggibili i componenti delle giunte di dipartimento, i  coordinatori
dei corsi di studio, i coordinatori dei dottorati e  i  direttori  di
unita' operative complesse ove esistenti; 
      (d) una rappresentanza degli  studenti  per  ogni  dipartimento
anche interscuola, nonche' un rappresentante dei dottorandi  e  degli
specializzandi.  La  rappresentanza  studentesca  non   puo'   essere
comunque  complessivamente  inferiore  al  15%  dei  componenti   del
consiglio; 
      (e) un  rappresentante  del  personale  tecnico  amministrativo
della scuola. 
    2. Il regolamento della scuola puo'  modificare  la  composizione
del consiglio, le modalita' di elezione dei docenti e le  percentuali
di cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  minimi  di  rappresentanza
stabiliti  al  comma  precedente.  Il  sistema  per  l'elezione   dei
rappresentanti dei docenti deve comunque garantire la  rappresentanza
di tutti i dipartimenti. 
    3.  I  rappresentanti  dei  docenti  e  del   personale   tecnico
amministrativo  sono  rinnovati   ogni   tre   anni   accademici.   I
rappresentanti  degli  studenti  sono   rinnovati   ogni   due   anni
accademici. 
    4. Il consiglio esercita tutte  le  attribuzioni  conferite  alla
scuola, fatte salve le attribuzioni del preside.