Art. 46. Il preside della scuola 1.Il preside e' eletto dal consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno della scuola, secondo le modalita' previste dall'art. 65 e nel rispetto delle incompatibilita' di cui all'art. 60. 2. Dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 3. Il preside rappresenta la scuola, presiede il consiglio e ne predispone l'ordine del giorno. Da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' della scuola.