(Statuto-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
                       Il preside della scuola 
 
    1.Il preside e' eletto dal consiglio tra i professori ordinari  a
tempo pieno della scuola, secondo le modalita' previste dall'art.  65
e nel rispetto delle incompatibilita' di cui all'art. 60. 
    2. Dura in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta. 
    3. Il preside rappresenta la scuola, presiede il consiglio  e  ne
predispone l'ordine del giorno. Da' esecuzione alle deliberazioni del
consiglio. Esercita il coordinamento  e  la  vigilanza  su  tutte  le
attivita' della scuola.