(Statuto-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
                           Il vicepreside 
 
    1. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo  a
tempo pieno dei dipartimenti afferenti  alla  scuola  che  non  siano
direttori di dipartimento. 
    2. Il vicepreside sostituisce il preside in  caso  di  assenza  o
impedimento. 
    3. Resta in carica per la durata del mandato del  preside,  fatta
salva la facolta' del preside  stesso  di  sostituirlo  in  qualsiasi
momento.