Art. 47. Il vicepreside 1. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo a tempo pieno dei dipartimenti afferenti alla scuola che non siano direttori di dipartimento. 2. Il vicepreside sostituisce il preside in caso di assenza o impedimento. 3. Resta in carica per la durata del mandato del preside, fatta salva la facolta' del preside stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.