Art. 48. La commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio 1. In ogni scuola e' istituita una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel seguito commissione paritetica. 2. La commissione paritetica e' composta da un docente e da uno studente per ogni consiglio di corso di laurea attribuito ai dipartimenti afferenti alla scuola o alle sezioni in caso di dipartimento interscuola. Le norme di funzionamento e le modalita' di nomina sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 3. La commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un docente di ruolo e il vicepresidente nella persona di uno studente. 4. La commissione paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti: (a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica; (b) redige e trasmette al senato accademico una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti, anche avvalendosi di strumenti oggettivi di valutazione; la relazione e' altresi' trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti; (c) formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio; (d) segnala al preside, al coordinatore del consiglio di corso di studi e al direttore del dipartimento a cui e' attribuito il corso di studi, le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attivita' didattiche; (e) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti.