(Statuto-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
        La commissione paritetica di scuola per la didattica 
                      e il diritto allo studio 
 
    1. In ogni scuola e' istituita una commissione paritetica per  la
didattica  e  il  diritto  allo  studio,   denominata   nel   seguito
commissione paritetica. 
    2. La commissione paritetica e' composta da un docente e  da  uno
studente  per  ogni  consiglio  di  corso  di  laurea  attribuito  ai
dipartimenti  afferenti  alla  scuola  o  alle  sezioni  in  caso  di
dipartimento interscuola. Le norme di funzionamento e le modalita' di
nomina sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 
    3. La commissione paritetica elegge al suo interno il  presidente
nella persona di un  docente  di  ruolo  e  il  vicepresidente  nella
persona di uno studente. 
    4.  La  commissione  paritetica,  quale  organo  di  monitoraggio
sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del
tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti: 
      (a)  formula  alle  strutture  competenti  proposte  dirette  a
migliorare lo svolgimento della didattica; 
      (b) redige e  trasmette  al  senato  accademico  una  relazione
annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni  altro
servizio  fornito  agli  studenti,  anche  avvalendosi  di  strumenti
oggettivi di valutazione;  la  relazione  e'  altresi'  trasmessa  al
preside e alle strutture didattiche competenti; 
      (c) formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione  e
soppressione di corsi di studio; 
      (d) segnala al preside, al coordinatore del consiglio di  corso
di studi e al direttore del dipartimento a cui e' attribuito il corso
di studi, le eventuali  anomalie  riscontrate  nello  svolgimento  di
attivita' didattiche; 
      (e) esercita ogni altra attribuzione ad  essa  conferita  dalle
norme vigenti.