(Statuto-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
                Istituzione di nuovi corsi di studio 
 
    1. I corsi di studio istituti  nell'Ateneo  sono  definiti  nella
parte speciale del regolamento didattico di Ateneo. 
    2. L'istituzione di un nuovo corso di studio  e'  deliberata  dal
senato accademico, su proposta di uno o piu' dipartimenti sentite  le
scuole  interessate.  La  proposta  di   istituzione   e'   corredata
dall'ordinamento  didattico  del   corso   e   dall'indicazione   del
dipartimento di riferimento. 
    3. La modifica dell'ordinamento didattico di un corso  di  studio
e' deliberata dal senato accademico,  su  proposta  dei  dipartimenti
interessati. 
    4. Il  regolamento  didattico  di  ciascun  corso  di  studio  e'
proposto dal relativo consiglio  e  deliberato  dal  dipartimento  di
attribuzione, sentiti i dipartimenti interessati.