Art. 49. Istituzione di nuovi corsi di studio 1. I corsi di studio istituti nell'Ateneo sono definiti nella parte speciale del regolamento didattico di Ateneo. 2. L'istituzione di un nuovo corso di studio e' deliberata dal senato accademico, su proposta di uno o piu' dipartimenti sentite le scuole interessate. La proposta di istituzione e' corredata dall'ordinamento didattico del corso e dall'indicazione del dipartimento di riferimento. 3. La modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio e' deliberata dal senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati. 4. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio e' proposto dal relativo consiglio e deliberato dal dipartimento di attribuzione, sentiti i dipartimenti interessati.