Art. 50. Organi del corso di studio 1. Sono organi dei corsi di studio: (a) il coordinatore; (b) il consiglio di corso di studio. 2. Il coordinatore e' eletto dal consiglio al suo interno tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza semplice. 3. Il coordinatore resta in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 4. Il consiglio del corso di studio e' composto da tutti i docenti, ivi compresi i professori a contratto, che prestano attivita' didattica nel corso stesso, da una rappresentanza degli studenti, nonche' da altre rappresentanze, secondo quando previsto dal regolamento generale di Ateneo. I dipartimenti cui sono attribuiti i relativi corsi di studio possono deliberare, salvo diversa successiva determinazione, la confluenza di consigli di corso affini in un unico consiglio. 5. La periodicita' delle riunioni e l'eventuale costituzione di commissioni, alle quali possono essere delegate attivita' istruttorie o altre funzioni specifiche, sono disciplinate dal regolamento interno del consiglio.