(Statuto-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
                     Organi del corso di studio 
 
    1. Sono organi dei corsi di studio: 
      (a) il coordinatore; 
      (b) il consiglio di corso di studio. 
    2. Il coordinatore e' eletto dal consiglio al suo interno  tra  i
professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza semplice. 
    3. Il coordinatore resta in carica tre anni ed e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta. 
    4. Il consiglio del corso  di  studio  e'  composto  da  tutti  i
docenti,  ivi  compresi  i  professori  a  contratto,  che   prestano
attivita' didattica nel corso stesso,  da  una  rappresentanza  degli
studenti, nonche' da altre rappresentanze,  secondo  quando  previsto
dal  regolamento  generale  di  Ateneo.  I  dipartimenti   cui   sono
attribuiti i relativi  corsi  di  studio  possono  deliberare,  salvo
diversa successiva determinazione, la confluenza di consigli di corso
affini in un unico consiglio. 
    5. La periodicita' delle riunioni e l'eventuale  costituzione  di
commissioni, alle quali possono essere delegate attivita' istruttorie
o  altre  funzioni  specifiche,  sono  disciplinate  dal  regolamento
interno del consiglio.