Art. 51. Attribuzioni del coordinatore e del consiglio di corso di studio 1. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio, ne predispone l'ordine del giorno, da' esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme vigenti. 2. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilita' del coordinatore. 3. Il consiglio: (a) sottopone annualmente le esigenze didattiche dei singoli insegnamenti ai dipartimenti cui sono attribuiti i settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso; (b) propone ai dipartimenti interessati il manifesto degli studi per quanto di sua competenza; (c) definisce le modalita' di funzionamento del corso; (d) coordina i contenuti delle attivita' formative e sovrintende al loro svolgimento; (e) organizza, qualora a cio' non provveda la scuola o il dipartimento, le prove di accesso e i corsi di recupero; (f) richiede alle strutture di riferimento l'erogazione di servizi funzionali alla didattica; (g) svolge ogni altra funzione attribuita dai regolamenti di Ateneo.