(Statuto-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
  Attribuzioni del coordinatore e del consiglio di corso di studio 
 
    1. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio, ne predispone
l'ordine  del  giorno,  da'  esecuzione  alle  sue  deliberazioni  ed
esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme vigenti. 
    2. Qualora il corso di studio preveda  una  programmazione  degli
accessi,  le  prove  di  ammissione  sono  svolte  sotto  la  diretta
responsabilita' del coordinatore. 
    3. Il consiglio: 
      (a) sottopone annualmente le esigenze  didattiche  dei  singoli
insegnamenti  ai  dipartimenti  cui   sono   attribuiti   i   settori
scientifico-disciplinari  previsti  dall'ordinamento  didattico   del
corso; 
      (b) propone ai  dipartimenti  interessati  il  manifesto  degli
studi per quanto di sua competenza; 
      (c) definisce le modalita' di funzionamento del corso; 
      (d)  coordina  i  contenuti   delle   attivita'   formative   e
sovrintende al loro svolgimento; 
      (e) organizza, qualora a cio'  non  provveda  la  scuola  o  il
dipartimento, le prove di accesso e i corsi di recupero; 
      (f) richiede alle  strutture  di  riferimento  l'erogazione  di
servizi funzionali alla didattica; 
      (g) svolge ogni altra funzione attribuita  dai  regolamenti  di
Ateneo.