(Statuto-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
                         Corsi di dottorato 
 
    1. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o piu'
dipartimenti,  con  delibera  del  senato  accademico,   sentite   le
rispettive scuole e il consiglio di amministrazione. 
    2.  I  corsi  di  dottorato   sono   disciplinati   da   apposito
regolamento.