Art. 53. Scuole di specializzazione 1. Su proposta di uno o piu' dipartimenti, sentite le rispettive scuole, e con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione, sono istituite scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione. Ciascuna scuola e' disciplinata da specifici regolamenti interni.