(Statuto-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
                     Scuole di specializzazione 
 
    1. Su proposta di uno o piu' dipartimenti, sentite le  rispettive
scuole, e con delibera del senato accademico sentito il consiglio  di
amministrazione, sono  istituite  scuole  di  specializzazione  quali
strutture  didattiche  di  alta  formazione.   Ciascuna   scuola   e'
disciplinata da specifici regolamenti interni.