Art. 55. I centri di servizio di Ateneo 1. Il centro di servizio di Ateneo e' una struttura per la gestione di servizi o apparecchiature complesse, ovvero per la promozione di attivita' di interesse generale dell'Ateneo. 2. Il centro di servizio e' costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 3. Il centro di servizio di Ateneo dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad esso destinate. Puo' essere dotato di autonomia amministrativa e gestionale, secondo quanto disposto dal decreto di costituzione. 4. Il decreto di costituzione dispone: (a) le modalita' di gestione del centro; (b) gli organi, le modalita' di designazione, la durata del mandato e i compiti delle cariche direttive; (c) la durata del centro.