(Statuto-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
                   I centri di servizio di Ateneo 
 
    1. Il centro di servizio  di  Ateneo  e'  una  struttura  per  la
gestione di  servizi  o  apparecchiature  complesse,  ovvero  per  la
promozione di attivita' di interesse generale dell'Ateneo. 
    2. Il centro di servizio e' costituito con delibera del consiglio
di amministrazione, sentito il senato accademico. 
    3.  Il  centro  di  servizio  di  Ateneo  dispone  delle  risorse
finanziarie, edilizie e di personale ad esso destinate.  Puo'  essere
dotato di  autonomia  amministrativa  e  gestionale,  secondo  quanto
disposto dal decreto di costituzione. 
    4. Il decreto di costituzione dispone: 
      (a) le modalita' di gestione del centro; 
      (b) gli organi, le modalita' di  designazione,  la  durata  del
mandato e i compiti delle cariche direttive; 
      (c) la durata del centro.