(Statuto-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
      Biblioteche di scuola: funzioni e forme di finanziamento 
 
    1. Ciascuna scuola e' dotata di una biblioteca,  disciplinata  da
apposito regolamento. 
    2. Le biblioteche di scuola sono centri  autonomi  di  spesa  con
finanziamenti  attribuiti   dall'Ateneo.   Nella   ripartizione   dei
finanziamenti si tiene conto delle esigenze di riequilibrio a  favore
delle aree con limitato impiego delle risorse elettroniche. 
    3. Le biblioteche di scuola dispongono del  personale  necessario
al  proprio  funzionamento  assegnato   dall'Ateneo,   tenuto   conto
dell'effettivo carico di lavoro, dell'organizzazione logistica e  del
bacino di utenza. La  direzione  di  ogni  biblioteca  di  scuola  e'
affidata al  direttore,  scelto  tra  il  personale  dell'area  delle
biblioteche.