Art. 57. Biblioteche di scuola: funzioni e forme di finanziamento 1. Ciascuna scuola e' dotata di una biblioteca, disciplinata da apposito regolamento. 2. Le biblioteche di scuola sono centri autonomi di spesa con finanziamenti attribuiti dall'Ateneo. Nella ripartizione dei finanziamenti si tiene conto delle esigenze di riequilibrio a favore delle aree con limitato impiego delle risorse elettroniche. 3. Le biblioteche di scuola dispongono del personale necessario al proprio funzionamento assegnato dall'Ateneo, tenuto conto dell'effettivo carico di lavoro, dell'organizzazione logistica e del bacino di utenza. La direzione di ogni biblioteca di scuola e' affidata al direttore, scelto tra il personale dell'area delle biblioteche.