Art. 58. Validita' delle elezioni 1. Le elezioni del rettore, dei presidi, dei direttori di dipartimento sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. 2. Le elezioni dei coordinatori dei corsi di studio e delle rappresentanze negli organi collegiali, ad eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto. 3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. 4. Le modalita' di una eventuale ripetizione delle elezioni sono definite nel regolamento generale di Ateneo. 5. La mancata partecipazione di una o piu' componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.