(Statuto-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
                      Validita' delle elezioni 
 
    1. Le  elezioni  del  rettore,  dei  presidi,  dei  direttori  di
dipartimento sono valide se ha votato  la  maggioranza  degli  aventi
diritto. 
    2. Le elezioni dei coordinatori  dei  corsi  di  studio  e  delle
rappresentanze  negli  organi  collegiali,  ad  eccezione  di  quelle
studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo  degli  aventi
diritto. 
    3. Le elezioni delle  rappresentanze  studentesche  negli  organi
collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per  cento  degli
aventi diritto. 
    4. Le modalita' di una eventuale ripetizione delle elezioni  sono
definite nel regolamento generale di Ateneo. 
    5. La mancata  partecipazione  di  una  o  piu'  componenti  alle
elezioni previste nel presente Statuto o  la  mancata  individuazione
della  loro  rappresentanza  non  infirmano  la  valida  costituzione
dell'organo.