(Statuto-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
                         Elettorato passivo 
 
    1. L'elettorato passivo e' riservato al personale che assicuri un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato  prima
della data del collocamento a riposo. 
    2. Per l'elezione del rettore,  dei  presidi,  dei  direttori  di
dipartimento e dei componenti degli organi  di  governo  i  candidati
devono presentare il loro curriculum. I candidati per  l'elezione  di
rettore,  preside  e  direttore  di  dipartimento   devono   altresi'
presentare il loro programma.