Art. 59. Elettorato passivo 1. L'elettorato passivo e' riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo. 2. Per l'elezione del rettore, dei presidi, dei direttori di dipartimento e dei componenti degli organi di governo i candidati devono presentare il loro curriculum. I candidati per l'elezione di rettore, preside e direttore di dipartimento devono altresi' presentare il loro programma.