(Statuto-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione, con l'eccezione dei direttori di dipartimento eletti
in senato, non possono ricoprire altre cariche accademiche ne' essere
componenti di altri organi fatto salvo il consiglio di  dipartimento.
Non possono ricoprire il ruolo  di  direttore  o  di  componente  del
consiglio  di  amministrazione,  se  previsto,  di  una   scuola   di
specializzazione. 
    2.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione  non  possono  rivestire  alcun  incarico  di  natura
politica; non possono ricoprire la carica di rettore, componente  del
senato accademico, del consiglio di amministrazione,  del  nucleo  di
valutazione o del collegio dei revisori di alcuna altra  universita';
non  possono  svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
nell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca. 
    3. Sono tra loro incompatibili le cariche  di  rettore,  preside,
direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio. 
    4. La carica  di  preside  della  scuola  di  scienze  mediche  e
farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti  afferenti  alla
stessa e' compatibile con la carica di  coordinatore  o  direttore  o
presidente di scuola di specializzazione. 
    5. La condizione di docente a tempo definito e' incompatibile con
tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto a pena  di
decadenza dalle stesse.