Art. 60. Incompatibilita' 1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l'eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire altre cariche accademiche ne' essere componenti di altri organi fatto salvo il consiglio di dipartimento. Non possono ricoprire il ruolo di direttore o di componente del consiglio di amministrazione, se previsto, di una scuola di specializzazione. 2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono rivestire alcun incarico di natura politica; non possono ricoprire la carica di rettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori di alcuna altra universita'; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. 3. Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio. 4. La carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa e' compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di specializzazione. 5. La condizione di docente a tempo definito e' incompatibile con tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto a pena di decadenza dalle stesse.