(Statuto-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
                  Rinnovo delle cariche accademiche 
 
    1.  Per  tutte  le  cariche  dell'Ateneo,  salvo  che   non   sia
diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi piu'  di
due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla  medesima  carica
solo quando sia trascorso un periodo non inferiore  alla  durata  del
relativo mandato.