(Statuto-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
                    Nomine, decorrenze, decadenze 
 
    1. I termini  di  decorrenza  delle  cariche  sono  definiti  nel
regolamento generale di  Ateneo,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
presente Statuto. 
    2. In caso di cessazione anticipata di un componente di un organo
collegiale subentra il primo dei non eletti a  condizione  che  abbia
ottenuto un numero di voti non inferiore al venti per cento dei  voti
ottenuti  dall'ultimo  degli  eletti.  Diversamente,  si  procede  ad
elezioni  suppletive  con  le  modalita'  previste  dal   regolamento
generale.  Il  componente  subentrante  completa   il   mandato   del
componente cessato. Il subentrante puo' essere rieletto per  un  solo
mandato.