Art. 62. Nomine, decorrenze, decadenze 1. I termini di decorrenza delle cariche sono definiti nel regolamento generale di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto. 2. In caso di cessazione anticipata di un componente di un organo collegiale subentra il primo dei non eletti a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al venti per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti. Diversamente, si procede ad elezioni suppletive con le modalita' previste dal regolamento generale. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato. Il subentrante puo' essere rieletto per un solo mandato.