(Statuto-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
                            Procedimento 
 
    1. Per l'elezione del rettore il senato  accademico  indice,  con
almeno un mese di anticipo, tre tornate elettorali. Le prime  due  si
tengono a distanza di almeno quattrodici giorni l'una dall'altra;  in
caso di  mancata  elezione  si  procede  a  una  terza  votazione  di
ballottaggio  dopo  almeno  quattordici   giorni.   Il   procedimento
elettorale ha inizio non oltre il quarto mese antecedente la scadenza
del mandato del rettore in carica. 
    2. I candidati depositano  la  candidatura,  il  programma  e  il
curriculum nei termini indicati nel provvedimento di indizione  delle
elezioni. Il curriculum deve documentare l'esperienza gestionale  del
candidato. 
    3.  Le  modalita'  di   presentazione   delle   candidature,   di
costituzione  della  commissione  elettorale,  di  svolgimento  delle
votazioni e dello scrutinio, sono definite nel regolamento generale. 
    4. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti  nelle
prime due votazioni. Qualora non venga  raggiunto  il  quorum,  nella
terza votazione si procede al ballottaggio tra i  due  candidati  che
hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.  In
caso di parita', prevale il  candidato  con  maggiore  anzianita'  di
nomina a professore ordinario e, in caso di pari anzianita' di ruolo,
il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. 
    5. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica,  il
senato accademico indice nuove elezioni  entro  un  mese  dalla  data
della cessazione.