Art. 64. Procedimento 1. Per l'elezione del rettore il senato accademico indice, con almeno un mese di anticipo, tre tornate elettorali. Le prime due si tengono a distanza di almeno quattrodici giorni l'una dall'altra; in caso di mancata elezione si procede a una terza votazione di ballottaggio dopo almeno quattordici giorni. Il procedimento elettorale ha inizio non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica. 2. I candidati depositano la candidatura, il programma e il curriculum nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni. Il curriculum deve documentare l'esperienza gestionale del candidato. 3. Le modalita' di presentazione delle candidature, di costituzione della commissione elettorale, di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio, sono definite nel regolamento generale. 4. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni. Qualora non venga raggiunto il quorum, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parita', prevale il candidato con maggiore anzianita' di nomina a professore ordinario e, in caso di pari anzianita' di ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. 5. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il senato accademico indice nuove elezioni entro un mese dalla data della cessazione.