(Statuto-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
               Elezione degli altri organi monocratici 
 
    1. Hanno  elettorato  attivo  per  l'elezione  del  direttore  di
dipartimento i componenti del consiglio di dipartimento. 
    2. Hanno elettorato  attivo  per  l'elezione  del  preside  della
scuola i componenti del consiglio della scuola. 
    3. Il preside della scuola e il direttore del  dipartimento  sono
eletti a maggioranza assoluta dei votanti nella  prima  votazione,  a
maggioranza relativa nella seconda. In caso di  parita',  prevale  il
candidato con maggiore anzianita' di nomina a professore e,  in  caso
di pari anzianita' di ruolo, il  candidato  con  maggiore  anzianita'
anagrafica. 
    4. Per l'elezione del direttore del  dipartimento,  nel  caso  di
indisponibilita'  di  professori  ordinari,  ovvero  quando  in   due
votazioni  successive  non  sia   raggiunto   il   quorum   previsto,
l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati.  In  caso  di
parita' prevale il candidato con  maggiore  anzianita'  di  nomina  a
professore e, in caso di pari anzianita' di ruolo, il  candidato  con
maggiore anzianita' anagrafica. 
    5.  Le  modalita'  di  elezione  degli  organi  monocratici  sono
definite nel regolamento generale di Ateneo.