Art. 65. Elezione degli altri organi monocratici 1. Hanno elettorato attivo per l'elezione del direttore di dipartimento i componenti del consiglio di dipartimento. 2. Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i componenti del consiglio della scuola. 3. Il preside della scuola e il direttore del dipartimento sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda. In caso di parita', prevale il candidato con maggiore anzianita' di nomina a professore e, in caso di pari anzianita' di ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. 4. Per l'elezione del direttore del dipartimento, nel caso di indisponibilita' di professori ordinari, ovvero quando in due votazioni successive non sia raggiunto il quorum previsto, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. In caso di parita' prevale il candidato con maggiore anzianita' di nomina a professore e, in caso di pari anzianita' di ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. 5. Le modalita' di elezione degli organi monocratici sono definite nel regolamento generale di Ateneo.