(Statuto-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
                      Disciplina delle adunanze 
 
    1. Le adunanze degli  organi  collegiali  sono  disciplinate  dal
regolamento generale di Ateneo. 
    2.  Le  adunanze  del  senato  accademico  e  del  consiglio   di
amministrazione sono valide quando sia presente  la  maggioranza  dei
componenti. Le adunanze dei rimanenti organi  collegiali,  salvo  che
sia diversamente disposto dalla legge, dal  presente  Statuto  o  dal
regolamento generale di Ateneo, sono valide quando  sia  presente  la
maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati. 
    3.  Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parita'
prevale il voto del presidente.  Nessuno  puo'  prendere  parte  alla
discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente. 
    4. Le adunanze  degli  organi  dell'Ateneo  non  sono  pubbliche.
Quanto alla pubblicita' degli atti si applicano le norme vigenti. 
    5. I componenti eletti o nominati negli organi collegiali che non
abbiano preso parte  senza  giustificazione  a  piu'  di  due  sedute
nell'anno accademico decadono dal mandato. 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. 
    Gli  organi  collegiali  e  monocratici  in  carica  al   momento
dell'entrata in vigore  del  presente  Statuto  e  da  esso  previsti
portano a termine il mandato nei termini  originariamente  stabiliti;
quelli non previsti cessano entro quarantacinque giorni  dall'entrata
in vigore del presente Statuto. 
    I mandati svolti in applicazione di precedenti disposizioni  sono
computati secondo quanto previsto dall'art. 61. 
    2. 
    I centri di eccellenza in funzione alla data di entrata in vigore
del presente Statuto rimangono  in  attivita'  fino  alla  cessazione
disposta in applicazione di norme vigenti o di delibera del consiglio
di amministrazione, sentito il senato accademico. 
    3. 
    Le  disposizioni  regolamentari  vigenti  prima  dell'entrata  in
vigore  del  presente   Statuto   restano   applicabili   in   quanto
compatibili. 
    4. 
    Il presente  Statuto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
    Allegato A 
    Le scuole costituite nell'Ateneo sono: 
      1. Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
      2. Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche 
      3. Scuola di Scienze sociali 
      4. Scuola di Scienze umanistiche 
      5. Scuola Politecnica