(Statuto-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                          Elettorato attivo 
 
    1. Hanno diritto di voto per l'elezione del rettore: 
      (a) i docenti dell'Ateneo; 
      (b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico,  nel
consiglio di amministrazione  e  nei  consigli  delle  scuole  e  dei
dipartimenti; 
      (c) i tecnici amministrativi, ciascuno di essi con voto  pesato
pari  al  25%  del  rapporto  tra  personale  docente   e   personale
tecnico-amministrativo.