Art. 9. Elettorato attivo 1. Hanno diritto di voto per l'elezione del rettore: (a) i docenti dell'Ateneo; (b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli delle scuole e dei dipartimenti; (c) i tecnici amministrativi, ciascuno di essi con voto pesato pari al 25% del rapporto tra personale docente e personale tecnico-amministrativo.