Art. 2 
 
             Presentazione dei progetti e finanziamento 
              degli interventi di riparazione relativi 
           agli edifici pubblici non di proprieta' statale 
 
  1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  ovvero  gli  enti
regionali competenti in materia di  edilizia  residenziale  pubblica,
nonche' gli enti locali delle medesime regioni, ove a  tali  fini  da
esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti,
procedono, nei limiti delle risorse rese  disponibili  ai  sensi  dei
commi 3 e 5 del precedente art. 1, all'espletamento  delle  procedure
di gara relative agli interventi sugli immobili  di  loro  proprieta'
inseriti negli elenchi previsti  dal  comma  2  del  citato  art.  1,
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modificazioni  ed  integrazioni  e  nel  rispetto
delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge
n. 189 del 2016. Restano ferme le previsioni di  cui  ai  commi  4  e
4-bis dell'art. 14 del decreto-legge  n.  189  del  2016  per  quanto
concerne lo svolgimento dell'attivita' di progettazione da parte  dei
comuni, delle  unioni  dei  comuni,  delle  unioni  montane  e  delle
province. 
  2. Ai fini del finanziamento degli interventi  di  riparazione  con
miglioramento sismico  relativi  agli  edifici  inseriti  nell'elenco
formato ai sensi del comma 2 del precedente art. 1: 
    a) gli enti di cui al primo  comma  provvedono  a  presentare  al
competente  ufficio  speciale  per  la   ricostruzione   i   progetti
definitivi e/o esecutivi, elaborati in conformita' alle previsioni di
cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    entro     sessanta     giorni
dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 1; 
    b) l'ufficio speciale per la ricostruzione, entro quindici giorni
dalla  presentazione   del   progetto,   verifica   la   fattibilita'
dell'intervento,  con  particolare  riguardo   alla   tempistica   di
realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma; in caso  di
esito positivo della verifica di fattibilita' del progetto,  provvede
alla sua trasmissione al presidente di regione  -  vice  commissario,
unitamente  alla  proposta  di  approvazione  del   progetto   e   di
determinazione del contributo ammissibile,  a  valere  sulle  risorse
della  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  4,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    c) il presidente di regione - vice  commissario,  entro  quindici
giorni dalla ricezione della proposta formulata dall'ufficio speciale
per la  ricostruzione,  provvede  all'approvazione  del  progetto  ed
all'autorizzazione della spesa a valere  sulle  delle  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016. 
  3. Gli enti di cui al  comma  1  procedono  all'espletamento  delle
procedure di gara relative agli edifici di loro  proprieta'  inseriti
negli elenchi  previsti  dal  comma  2  dell'art.  1  della  presente
ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del
presidente di regione - vice commissario e nei limiti del  contributo
concesso.