Art. 2 Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprieta' statale 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente art. 1, all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprieta' inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 del citato art. 1, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Restano ferme le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 per quanto concerne lo svolgimento dell'attivita' di progettazione da parte dei comuni, delle unioni dei comuni, delle unioni montane e delle province. 2. Ai fini del finanziamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli edifici inseriti nell'elenco formato ai sensi del comma 2 del precedente art. 1: a) gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente ufficio speciale per la ricostruzione i progetti definitivi e/o esecutivi, elaborati in conformita' alle previsioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 1; b) l'ufficio speciale per la ricostruzione, entro quindici giorni dalla presentazione del progetto, verifica la fattibilita' dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma; in caso di esito positivo della verifica di fattibilita' del progetto, provvede alla sua trasmissione al presidente di regione - vice commissario, unitamente alla proposta di approvazione del progetto e di determinazione del contributo ammissibile, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; c) il presidente di regione - vice commissario, entro quindici giorni dalla ricezione della proposta formulata dall'ufficio speciale per la ricostruzione, provvede all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all'espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprieta' inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del presidente di regione - vice commissario e nei limiti del contributo concesso.