Art. 3 Erogazione del contributo per gli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprieta' statale 1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 2, l'ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede a verificare l'osservanza del cronoprogramma e ad effettuare tutti i necessari controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori. 2. L'ufficio speciale per ricostruzione procede alla liquidazione del contributo concesso secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire; c) una somma pari al 5% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformita' ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione procede all'erogazione del contributo, come determinato ai sensi del comma 2, mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.