Art. 3 
 
            Erogazione del contributo per gli interventi 
            di riparazione relativi agli edifici pubblici 
                      non di proprieta' statale 
 
  1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati nei modi  e
nelle forme di cui al precedente art. 2, l'ufficio  speciale  per  la
ricostruzione, territorialmente  competente,  provvede  a  verificare
l'osservanza del cronoprogramma e ad  effettuare  tutti  i  necessari
controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori. 
  2. L'ufficio speciale per ricostruzione procede  alla  liquidazione
del contributo concesso secondo la tempistica e nei limiti di seguito
indicati: 
    a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro  quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante
relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; 
    b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro  quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante
relativa  all'avvenuta  presentazione  dell'avanzamento  lavori   non
inferiore al 50% dei lavori da eseguire; 
    c) una somma pari al 5%  del  contributo  concesso,  entro  sette
giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante
relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del  certificato
di  verifica  di  conformita'  ovvero  del  certificato  di  regolare
esecuzione di cui all'art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016. 
  3. L'ufficio speciale per la ricostruzione  procede  all'erogazione
del contributo, come determinato  ai  sensi  del  comma  2,  mediante
accredito sulla contabilita' della stazione appaltante.  La  stazione
appaltante  provvede  a  rendicontare  all'ufficio  speciale  per  la
ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite,
ai sensi del primo periodo del presente  comma,  trasmettendo,  entro
sette   giorni   dall'effettuazione   del   pagamento,    tutta    la
documentazione ad esso relativa.