Art. 4 Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale 1. Con riguardo agli edifici pubblici di proprieta' statale inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, entro novanta giorni dall'approvazione degli elenchi medesimi ciascun ufficio speciale per la ricostruzione procede all'elaborazione, secondo le modalita' previste dai commi 4 e 4-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, dei relativi progetti definitivi e/o esecutivi ed all'espletamento delle procedure di gara, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Ai fini del finanziamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli edifici di cui al comma 1, l'ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere il progetto al commissario straordinario, il quale, entro trenta giorni dalla sua ricezione, procede alla verifica della fattibilita' dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma, nonche' della sua congruita' economica. 3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, il commissario straordinario provvede: a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; b) al conseguente trasferimento sulla contabilita' speciale intestata al presidente di regione - vice commissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso.