Art. 4 
 
             Presentazione dei progetti e finanziamento 
              degli interventi di riparazione relativi 
             agli edifici pubblici di proprieta' statale 
 
  1.  Con  riguardo  agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale
inseriti negli elenchi di cui all'art. 1,  comma  2,  della  presente
ordinanza,  entro  novanta  giorni  dall'approvazione  degli  elenchi
medesimi  ciascun  ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  procede
all'elaborazione, secondo le modalita' previste dai commi 4  e  4-bis
dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, dei relativi progetti
definitivi e/o esecutivi ed all'espletamento delle procedure di gara,
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modificazioni  ed  integrazioni  e  nel  rispetto
delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge
n. 189 del 2016. 
  2. Ai fini del finanziamento degli interventi  di  riparazione  con
miglioramento sismico relativi  agli  edifici  di  cui  al  comma  1,
l'ufficio speciale per la ricostruzione  provvede  a  trasmettere  il
progetto al commissario straordinario, il quale, entro trenta  giorni
dalla  sua  ricezione,  procede  alla  verifica  della   fattibilita'
dell'intervento,  con  particolare  riguardo   alla   tempistica   di
realizzazione dello stesso ed  al  relativo  cronoprogramma,  nonche'
della sua congruita' economica. 
  3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2,  il
commissario straordinario provvede: 
    a)  all'approvazione  del  progetto,  alla   determinazione   del
contributo ed all'autorizzazione della spesa  a  valere  sulle  delle
risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    b)  al  conseguente  trasferimento  sulla  contabilita'  speciale
intestata al presidente di regione - vice commissario di risorse pari
all'intero importo del contributo concesso.