Art. 3 Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016 1. E' approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituisce il precedente schema di contratto tipo approvato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. 2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l'allegato «C», e' parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 3. Tutti i professionisti, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, in relazione alle attivita' disciplinate dal sopra menzionato decreto-legge e dalla presente ordinanza: a) non possono accettare incarichi, ne' svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformita' allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza; b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti; c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, ne' direttamente, ne' indirettamente, dell'attivita' di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le societa' di professionisti, per le societa' di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'art. 5, comma 1, lettera g) dell'allegato «A» e dell'allegato «B» alla presente ordinanza, dagli appartenenti all'associazione, alla societa', al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore. 4. Il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il professionista produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato. 5. L'inosservanza dei divieti previsti dal terzo comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme gia' percepite. 6. L'inosservanza del divieto previsto dal quarto comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed e' escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 che, ove gia' corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.