Allegato A Schema di protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione. Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione. Tra Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e Il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali Il Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori Il Consiglio nazionale ingegneri Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati Il Consiglio nazionale dei geologi Il Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati Il Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati Il Consiglio nazionale dei chimici Il Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari riuniti nella Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e di seguito denominati per brevita' come «i Consigli nazionali» L'anno ....................., il giorno .................. del mese di .........................., presso la sede del Commissario straordinario per la per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19: il sig. Vasco Errani, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 l'ing. Armando Zambrano, coordinatore della Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica; il dott. Agronomo Andrea Sisti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali; l'arch. Giuseppe Cappochin, presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori; l'ing. Armando Zambrano presidente del Consiglio nazionale ingegneri; il geom. Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati; il geologo Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi; il perito Giampiero Giovannetti, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati; il chimico Nausicaa Orlandi, presidente del Consiglio nazionale dei chimici; il tecnologo alimentare Carla Brienza, presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari; i quali intervengono in rappresentanza di tutti gli ordini e collegi professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni. Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 (d'ora in poi, solo decreto-legge n. 189 del 2016); Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 (d'ora in poi, solo decreto-legge n. 8 del 2017); Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari» e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario straordinario il compito di adottare e gestire l'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresi': a) al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; b) al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»; c) al comma 7 che sono escluse dal conteggio del numero degli incarichi gli interventi di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura massima del 12,5 per cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento (comma 5), entrambi al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali; c) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7); Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato art. 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie: 1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell'iscrizione all'elenco speciali; 2) criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi; Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, stabilisce un limite all'entita' del contributo pubblico che puo' essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attivita' tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato; Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che degli privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalita', appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 12,5% indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo pari al 7,5% al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entita' del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; Ravvisata l'opportunita' di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto dell'emananda ordinanza commissariale e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, nella misura massima del 12,5% per cento e quella minima del 7,5%, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, ad esclusione dei danni lievi e degli interventi emergenziali, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; Ravvisata l'opportunita' di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e con tutti i presidenti degli ordini e collegi professionali aderenti alla Rete: a) al fine di disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attivita' prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; b) al fine di individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; c) al fine di elaborare uno schema di contratto - tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza; d) al fine di prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime carattere del sopra menzionato contratto - tipo; Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344 ed ai successivi incontri intercorsi dopo la pubblicazione del decreto-legge n. 8 del 2017; Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti della rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Atteso che a seguito degli ulteriori incontri intercorsi si e' convenuto con i rappresentanti della rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica in ordine all'individuazione delle attivita' di ricostruzione soggette alla limitazione degli incarichi e sull'introduzione di una quantificazione degli incarichi cosiddetti parziali; Viste le modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 189 del 2016 introdotte dal decreto-legge n. 8 del 2017, convertito in legge n. 45/2017, da cui consegue la riformulazione del protocollo d'intesa e dello schema di contratto; Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3 ed il numero complessivo delle schede AEDES che ogni professionista puo' redigere che viene elevato; Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, del 7 dicembre 2016; Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017: «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; Visti gli esiti del confronto del 10 maggio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, da cui e' emerso il mancato accordo in merito alla composizione dell'Osservatorio nazionale; Vista la nota della rete delle professioni dell'11 maggio 2017 prot. 258 con la quale si esprime parere favorevole al nuovo schema di protocollo d'intesa e si manifesta la volonta' di sottoscrivere lo stesso solo come ordini e collegi professionali aderenti alla rete; Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, del 12 maggio 2017; Tutto cio' premesso: Convengono e stipulano quanto segue Art. 1. Premesse §1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa. Art. 2. Oggetto §1. Il presente Protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione. Art. 3. Censimento dei danni §1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilita' degli edifici, con la procedura FAST, per concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della protezione civile e le regioni. §2. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura altresi' l'adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari. §3. Gli ordini professionali assicurano la collaborazione al Dipartimento nazionale della protezione civile ed alle regioni ed enti locali interessati per l'organizzazione di corsi di formazione a titolo gratuito al fine di garantire il piu' elevato standard professionale nella predisposizione e compilazione delle schede AeDES, consentendo l'abilitazione di nuovi tecnici. §4. La rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, in numero di 60 per ogni professionista individuale. Art. 4. Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 §1. La rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Commissario convengono sulla necessita' della costituzione di un Osservatorio nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attivita' dei professionisti. §2. L'Osservatorio e' composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica. §3. L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalita' e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica. §4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Art. 5. Criteri e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'elenco speciale §1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritto all'albo professionale; b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o piu' grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco; c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie; d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento; f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali; g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti Unione europea aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; societa' tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie; h) requisiti di affidabilita' e di professionalita', adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attivita' che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attivita'; i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. §2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista e' automaticamente cancellato dall'elenco speciale. Art. 6. Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi §1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, le successive proposte inoltrate e le modifiche introdotte con il decreto-legge n. 8 del 2017, stabilisce che: a) e' vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro venticinquemilioni; b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista puo' assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta; c) i limiti previsti alle lettere a) e b) del presente paragrafo, dell'importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attivita' produttive e degli immobili ad uso residenziale di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e l.m.i.; d) le prestazioni principali rese nei limiti di cui ai commi a), b), c) del presente paragrafo sono: la progettazione architettonica e la direzione dei lavori; e) il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui ai commi a), b), e c) del presente paragrafo e' fissato in settantacinque. Nelle prestazioni parziali sono ricomprese: rilievi dell'edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilita' dei lavori, collaudo statico, relazione geologica; f) nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali che parziali il numero complessivo degli incarichi e' pari a settantacinque di cui trenta per prestazioni principali e quarantacinque per prestazioni parziali; §2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati: a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico-professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare); b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico-professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni; c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o piu' ambiti o settori tecnici-professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o piu' ambiti o settori tecnici-professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni. §3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi. §4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l'aumento e' riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attivita' professionale effettuata dal giovane professionista. §5. L'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti commi 1 e 2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente comma 3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34. §6. Su motivata istanza del professionista iscritto che abbia gia' espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, puo' essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti paragrafi §1 e§2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilita' e di professionalita' nello svolgimento dell'attivita' connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata dal decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacita', anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai sopra menzionati paragrafi §1 e§2. §7. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica precisa che l'inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico. Art. 7. Disciplina delle spese tecniche §1. Il Commissario straordinario intende stabilire: a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189; b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attivita' effettuata dai professionisti. §2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere: a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES, se ricompresa nell'affidamento dell'incarico; b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilita', liquidazioni ed assistenza al collaudo; c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori; d) collaudo strutturale. §3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle spese) e' riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attivita' ed agli importi dei lavori descritti nel successivo art. 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. §4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni. §5. Sono escluse dalle spese per le prestazioni tecniche, anche quelle specialistiche, e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le «indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione», le «prove di laboratorio connesse». §6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni, ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse di cui al paragrafo 5, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute tra i costi ammissibili nei seguenti limiti massimi percentuali: fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00; fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull' importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000; fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 euro; fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00. Art. 8. Contributo per le spese tecniche §1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario straordinario ed e' differenziata, come di seguito descritto, sulla base: a) della tipologia delle attivita'; b) all'importo dei lavori. §2. Per la delocalizzazione delle attivita' economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta, senza articolazioni in base all'importo dei lavori, pari a: a) 3% per gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016; b) 8% per gli interventi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 9 del 14 dicembre 2016. § 3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili relativi alle attivita' economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, e' la seguente: +-------------------------+-------------+ |per lavori con importi | | |fino a € 500.000,00 | 11,5%| +-------------------------+-------------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 500.000,00 | | |fino a € 1.000.000,00 | 9%| +-------------------------+-------------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 1.000.000,00 | | |fino a € 2.000.000,00 | 8%| +-------------------------+-------------+ |per lavori con importi | | |eccedenti a € | | |2.000.000,00 | 7%| +-------------------------+-------------+ §4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, e' la seguente: +-------------------------+-----------+ |per lavori con importi | | |fino a € 150.000,00 | 12,5%| +-------------------------+-----------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 150.000,00 | | |fino a € 500.000,00 | 12%| +-------------------------+-----------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 500.000,00 | | |fino a € 1.000.000,00 | 10%| +-------------------------+-----------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 1.000.000,00 | | |fino a € 2.000.000,00 | 8,5%| +-------------------------+-----------+ |per lavori con importi | | |eccedenti a € | | |2.000.000,00 | 7,5%| +-------------------------+-----------+ §5 Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall'importo dei lavori, e' comunque non inferiore ad € 6.000,00. §6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall'importo dei lavori, e' la seguente: a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari): 54% b) direzione dei lavori: 33% c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: 9% d) collaudo strutturale: 4% Art. 9. Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche §1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, e' riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni: a) per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |fino a € 500.000,00 | 1,4%| +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 500.000,00 | | |fino a € 1.000.000,00 | 1%| +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 1.000.000,00 | | |fino a € 2.000.000,00 | 0,7%| +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti a € | | |2.000.000,00 | 0,5%| +-------------------------+---------+ Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche e' stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00. b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attivita' tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%; relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all'0,7%; §2. Qualora vengano effettuate piu' prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento. §3. E' ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori. §4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo e' necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni. Art. 10. Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo §1. Il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica convengono sulla necessita' che tutte le attivita' professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista. §2 I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere: a) il contratto relativo alle prestazioni professionali, relativo agli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 e l.m.i., deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione; b) la mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale; c) il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016; d) i contratti relativi alle prestazioni professionali per gli interventi di messa in sicurezza e per le delocalizzazioni attivita' economiche non devono essere depositati; e) l'affidamento della compilazione della scheda AEDES, se non ricompresa tra le prestazioni professionali di cui ai contratti delle lettere a) e c) del presente comma puo' effettuarsi con lettera d'incarico; f) il professionista e' obbligato ad indicare nel contratto di cui al comma a) del presente paragrafo il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1; g) il professionista e' obbligato ad assicurare la tracciabilita' di tutti i pagamenti relativi a tutte le prestazioni della ricostruzione post-sisma 2016, indicate in precedenza, con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attivita' e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori; h) i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario straordinario: danni lievi, delocalizzazione attivita' comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario; i) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi di consegna dei progetti inferiori a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze; l) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilita' del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attivita' svolta; m) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute; n) il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, e' esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli articoli 8 e 9 del presente protocollo d'intesa; o) per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entita' del compenso professionale. §3. Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere che, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del vice commissario o suo delegato, emesso con la procedura della piattaforma tecnologica, possa procedersi, a richiesta degli interessati, alla liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attivita' di progettazione. L'importo residuo verra' corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. §4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, e' fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti. Art. 11. Contratto tipo tra committente e professionista §1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 10, lo schema tipo di contratto, costituente l'allegato n. 1 del Protocollo d'intesa e che verra' recepito in un'apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Art. 12. Ratifica da parte dei Consigli nazionali degli ordini professionali §1. Il presente Protocollo d'intesa sara' oggetto di ratifica da parte dei Consigli nazionali degli ordini professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica. Art. 13. Durata §1. Il presente Protocollo d'intesa e' immediatamente efficace ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo. §2. Il presente Protocollo d'intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 15 pagine e viene sottoscritto con firma autografa. Letto, approvato e sottoscritto. Commissario straordinario del Governo sig. Vasco Errani Coordinatore della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali dott. agronomo Andrea Sisti Presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori arch. Giuseppe Cappochin Presidente del Consiglio nazionale ingegneri ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati geom. Maurizio Savoncelli Presidente del Consiglio nazionale dei geologi geologo Francesco Peduto Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati perito Giampiero Giovannetti Presidente del Consiglio nazionale dei chimici chimico Nausica Orlandi Presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari tecnologo alimentare Carla Brienza