Art. 2 
 
                        Modifiche all'art. 5 
               del decreto ministeriale 7 maggio 2009 
 
  1. All'art. 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
di post-produzione»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il credito d'imposta, di cui all'art. 4,  spetta  a  condizione
che l'impresa  di  produzione  esecutiva  ovvero  di  post-produzione
cinematografica presenti al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo la comunicazione preventiva da  redigersi  su
modelli predisposti dal medesimo Ministero,  sottoscritta  anche  dal
legale   rappresentante   della   societa'   di   produzione   estera
committente, contenente i seguenti elementi: 
    a)  la  dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di   notorieta'
(Deggendorf)  ai  sensi  della  legge  24  dicembre  2012,  n.   234,
utilizzando il modello predisposto dal Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del  turismo  in  attuazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  23  maggio  2007,  concernente
determinati  aiuti   di   Stato,   dichiarati   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    b) l'attestazione del rispetto  dei  requisiti  di  eleggibilita'
culturale secondo i parametri di  cui  alla  tabella  C  allegata  al
presente decreto, nonche'  il  piano  di  lavorazione  del  film  con
indicazione  delle  giornate  di  ripresa  previste  sul   territorio
italiano o di altro Paese europeo.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Entro  sessanta  giorni  dalla   data   di   ricezione   della
comunicazione, il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o  il
mancato riconoscimento della  eleggibilita'  culturale  del  film  ai
sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto e il  riconoscimento
o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante». 
    d) al comma 3,  nel  primo  periodo,  le  parole:  «entro  trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»  e
alla lettera a), dopo le parole: «il costo complessivo» sono inserite
le seguenti: «e il costo eleggibile»; 
    e) al comma 4, secondo periodo, le parole: «mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno» sono soppresse;  dopo  le  parole:  «credito
spettante» e' aggiunta la seguente: «definitivo» e  l'ultimo  periodo
e' soppresso; 
    f) il comma 7 e' soppresso.