IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, di emanazione del regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'art. 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, possono essere variate le aliquote di base di cui al comma 1 dell'art. 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonche' la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica e, in particolare l'art. 5 che prevede che le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati in riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette che, per il 2016, e' pari a euro 238,00 il chilogrammo convenzionale, comportando, ai sensi dell'art. 39-octies, commi 1, 3 e 4, dello stesso decreto legislativo, l'aumento dell'importo dell'accisa di circa € 0,39 il chilogrammo convenzionale per tutti i prezzi per i quali la somma dell'importo dell'IVA e dell'accisa risulta superiore all'importo dell'onere fiscale minimo di cui al comma 6 del medesimo art. 39-octies; Considerato che, al fine di assicurare le entrate di cui all'art. 5 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi, si rende necessario un articolato intervento che preveda l'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle sigarette, dell'aliquota della componente specifica, dell'onere fiscale minimo sulle sigarette, dell'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette nonche' dell'accisa minima sui sigari e sigaretti; Vista la proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmessa con nota prot. n. 5847/RU del 16 maggio 2017; Decreta: Art. 1 Rideterminazione dell'aliquota di base e dell'importo specifico fisso dell'accisa sulle sigarette 1. Per i prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di base indicata nell'allegato I del medesimo decreto legislativo e' fissata nella misura del 59,1 per cento. 2. La misura percentuale prevista dall'art. 39-octies, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' pari al 10,5 per cento.