Art. 3 Trasporto persone Sugli autoveicoli uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento e' ammesso, nei limiti dei posti disponibili, esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento che allestiscono l'autoveicolo stesso. E' escluso il trasporto di persone nel vano laboratorio.