Art. 3 
 
 
                          Trasporto persone 
 
  Sugli  autoveicoli  uso   speciale   laboratorio   mobile   o   con
apparecchiature mobili di rilevamento  e'  ammesso,  nei  limiti  dei
posti disponibili, esclusivamente il  trasporto  di  persone  addette
all'uso del laboratorio o delle apparecchiature  di  rilevamento  che
allestiscono l'autoveicolo stesso. E' escluso il trasporto di persone
nel vano laboratorio.