Art. 5 
 
 
                      Documenti di circolazione 
 
  1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio
mobile  o  con  apparecchiature   mobili   di   rilevamento   riporta
l'indicazione della specifica destinazione. 
  2. La carta di  circolazione  degli  autoveicoli  ad  uso  speciale
laboratorio, in aggiunta a quando specificato  al  precedente  comma,
deve  riportare  la  seguente  annotazione:  «e'  ammesso   solo   ed
esclusivamente  il  trasporto  di   persone   addette   all'uso   del
laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento». 
 
    Roma, 19 giugno 2017 
 
                                       Il direttore generale: Vitelli