Art. 5 Documenti di circolazione 1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento riporta l'indicazione della specifica destinazione. 2. La carta di circolazione degli autoveicoli ad uso speciale laboratorio, in aggiunta a quando specificato al precedente comma, deve riportare la seguente annotazione: «e' ammesso solo ed esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento». Roma, 19 giugno 2017 Il direttore generale: Vitelli