ALLEGATO TECNICO 1. Caratteristiche generali. 1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo di quattro posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due file di sedili, alle seguenti condizioni: 1.1.1 non e' ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato a laboratorio; 1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (escluso il conducente), deve essere rispettata la relazione N*68<(P-N*68) dove P = differenza tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile. 1.2 L'ambiente destinato alla parte di laboratorio deve essere separato dalla cabina mediante idonea pannellatura chiusa. Il dispositivo di separazione deve essere progettato in conformita' alle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 «Road vehicles - Securing of cargo in delivery vans - Requirements and Test methods» e comprovati da una dichiarazione di conformita' fornita dal costruttore finale del veicolo. 1.3 L'altezza dell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1300 mm. Tuttavia se il laboratorio prevede una postazione di lavoro con operatore interno debbono essere soddisfatti i seguenti requisiti aggiuntivi: 1.3.1 l'altezza dell'ambiente destinata a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1800 mm; 1.3.2 l'ambiente deve avere una finestra con superficie non inferiore a 0,40 m² e deve essere garantita una adeguata ventilazione del vano laboratorio in particolare qualora ne sia previsto l'utilizzo a porte chiuse. 1.4. l veicoli debbono inoltre essere dotati: di almeno una porta avente larghezza minima di 500 mm e posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con l'esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli); di attrezzature ed arredi permanentemente installati nell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento, funzionali con la destinazione del veicolo. 2. Accessori. 2.1. L'impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell'ambiente destinato a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. 2.2 Se all'interno del laboratorio sono installate batterie, bombole di gas o altre serbatoi contenenti sostanze potenzialmente nocive deve essere realizzata apposita ventilazione verso l'esterno e deve essere assicurata la tenuta stagna verso l'abitacolo. 2.3. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore con riferimento a specifica norma che preveda velocita' di combustione dei materiali inferiore a 100 mm/minuto. 2.4. I veicoli debbono essere muniti di estintore di capacita' e caratteristiche adeguate al tipo di allestimento del laboratorio e deve essere collocato in zona facilmente visibile ed accessibile dai soccorritori.