(Allegato-Tecnico)
                          ALLEGATO TECNICO 
 
1. Caratteristiche generali. 
    1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo di  quattro
posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due  file
di sedili, alle seguenti condizioni: 
    1.1.1 non  e'  ammesso  il  trasporto  di  persone  nell'ambiente
destinato a laboratorio; 
    1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (escluso  il  conducente),
deve essere rispettata la relazione N*68<(P-N*68) dove P = differenza
tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del
veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile. 
    1.2 L'ambiente destinato alla parte di  laboratorio  deve  essere
separato  dalla  cabina  mediante  idonea  pannellatura  chiusa.   Il
dispositivo di separazione deve essere progettato in conformita' alle
disposizioni delle sezioni 3 e 4 della  norma  ISO  27956:2009  «Road
vehicles - Securing of cargo in delivery vans - Requirements and Test
methods» e comprovati da una dichiarazione di conformita' fornita dal
costruttore finale del veicolo. 
    1.3 L'altezza dell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle
apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a  1300  mm.
Tuttavia se il laboratorio  prevede  una  postazione  di  lavoro  con
operatore interno debbono essere  soddisfatti  i  seguenti  requisiti
aggiuntivi: 
      1.3.1 l'altezza dell'ambiente destinata a laboratorio mobile  o
alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a  1800
mm; 
      1.3.2 l'ambiente deve avere una  finestra  con  superficie  non
inferiore a 0,40 m² e deve essere garantita una adeguata ventilazione
del  vano  laboratorio  in  particolare  qualora  ne   sia   previsto
l'utilizzo a porte chiuse. 
    1.4. l veicoli debbono inoltre essere dotati: 
      di almeno una  porta  avente  larghezza  minima  di  500  mm  e
posizionata sulla fiancata  destra  o  sulla  parte  posteriore  (con
l'esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli); 
      di   attrezzature   ed   arredi   permanentemente    installati
nell'ambiente destinato a laboratorio mobile o  alle  apparecchiature
di rilevamento, funzionali con la destinazione del veicolo. 
2. Accessori. 
    2.1.  L'impianto  elettrico,   asservito   alle   apparecchiature
posizionate nell'ambiente destinato a laboratorio o alle attrezzature
di rilevamento, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve
essere certificato dall'allestitore ai sensi del decreto  legislativo
n. 81/2008. 
    2.2 Se all'interno  del  laboratorio  sono  installate  batterie,
bombole di gas o altre serbatoi  contenenti  sostanze  potenzialmente
nocive deve essere realizzata apposita ventilazione verso l'esterno e
deve essere assicurata la tenuta stagna verso l'abitacolo. 
    2.3. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati
a laboratorio o  alle  attrezzature  di  rilevamento  debbono  essere
ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati  da  apposita
dichiarazione rilasciata dall'allestitore con riferimento a specifica
norma che preveda velocita' di combustione dei materiali inferiore  a
100 mm/minuto. 
    2.4. I veicoli debbono essere muniti di estintore di capacita'  e
caratteristiche adeguate al tipo di allestimento  del  laboratorio  e
deve essere collocato in zona facilmente visibile ed accessibile  dai
soccorritori.