IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto  in  data  31  dicembre  1993,  con  il  quale  la
«Confederazione di organizzazioni italiane per la  ricerca  analitica
(C.O.I.R.A.G.)» e' stata abilitata ad istituire e ad  attivare  nelle
sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo, un  corso  di  formazione  in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della  legge  18  febbraio
1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto il decreto in data 18  luglio  2002  di  autorizzazione  all'
attivazione della sede periferica di Padova; 
  Visto il decreto in data 16  giugno  2003  di  autorizzazione  all'
attivazione della sede periferica di Bari; 
  Visto il decreto in data  25  marzo  2004  di  autorizzazione  all'
attivazione della sede periferica di Genova; 
  Visto il decreto in  data  21  ottobre  2004  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Torino; 
  Visto il  decreto  in  data  6  aprile  2007  di  autorizzazione  a
trasferire la sede principale di Milano; 
  Visto il  decreto  in  data  8  giugno  2007  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Palermo; 
  Visto il decreto in data 24  settembre  2007  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Roma; 
  Visto il decreto in data 24  settembre  2007  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Bari; 
  Visto il decreto in data  15  novembre  2011  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Roma; 
  Visto il  decreto  in  data  8  luglio  2014  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Roma e a diminuire il  numero  degli
allievi ammissibile al primo anno di corso da n. 25 a 20; 
  Vista la nota dell'11 aprile 2017  con  cui  il  predetto  Istituto
dichiara  di  non  avere  piu'  interesse  a  dare  continuita'  alle
attivita' formative dello stesso presso i territori afferenti le sedi
periferiche di Bari e Genova; 
  Vista la nota del 23 maggio  2017  con  cui  il  predetto  Istituto
comunica che, presso le sedi di Bari e Genova, non sono iscritti piu'
allievi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto  in  data  16
giugno  2003  per  l'attivazione  della  sede  periferica  di   Bari,
dell'Istituto  «Confederazione  di  organizzazioni  italiane  per  la
ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)».